Editoriale

I confini stretti del potere di grazia

Qualora Silvio Berlusconi decidesse di chiedere la grazia al capo dello Stato non è affatto detto che questa possa essere concessa. La domanda – come ricorda Napolitano – dovrebbe essere […]

Pubblicato più di 11 anni faEdizione del 15 agosto 2013

Qualora Silvio Berlusconi decidesse di chiedere la grazia al capo dello Stato non è affatto detto che questa possa essere concessa. La domanda – come ricorda Napolitano – dovrebbe essere sottoposta a «un esame obiettivo e rigoroso» per verificare se sussistono le condizioni che possono motivare un atto di clemenza presidenziale.

Una decisione della Corte costituzionale (la n. 200 del 2006, puntualmente richiamata nella dichiarazione presidenziale) ha chiarito quali sono questi requisiti. L’esercizio del potere di grazia – ha scritto la Consulta – risponda a finalità essenzialmente umanitarie. Nel caso di Silvio Berlusconi quali sarebbero le ragioni umanitarie? A scanso d’equivoci, si tenga presente che gli argomenti dell’accanimento-persecuzione dei giudici nei confronti del leader del centrodestra ovvero la pretesa rivendicazione di innocenza nei confronti dello specifico reato di evasione fiscale non possono essere utilizzati per motivare la domanda di grazia, dovendo darsi per scontato che l’atto di clemenza individuale ha come suo presupposto il riconoscimento della legittimità della pena inflitta. Come si scrive in ogni manuale di diritto, l’istituto della grazia incide sull’esecuzione di una pena validamente e definitivamente inflitta. Non si spiegherebbe altrimenti la ritrosia di molti detenuti alla presentazione della domanda di grazia: Adriano Sofri, ad esempio, rivendicando la propria innocenza, non ha mai accettato di presentare domanda.

Nel caso di Berlusconi appare assai significativo, inoltre, che il capo dello Stato abbia sì fatto riferimento alla possibilità di esaminare con attenzione un’eventuale richiesta di clemenza, ma abbia altresì escluso di poter concedere la grazia motu proprio, come pure il 4 comma dell’art. 681 del codice di procedura penale autorizzerebbe a fare. Dunque, la richiesta al leader del centrodestra è anzitutto quella di smentire se stesso, ponendo fine alla sua guerra personale con i giudici.

Riconosciuta, però, così la legittimità della condanna, per quale ragione dovrebbe essere concessa la grazia? Non vi sono gravi ragioni di salute che in molti casi motivano l’atto di clemenza. Né può dirsi che le condizioni in cui verrebbe a scontare la pena (gli arresti domiciliari presso una delle sue ville ovvero l’affidamento al servizio civile) possono essere ritenute contrarie al senso di umanità che deve essere assicurato al condannato ai sensi dell’articolo 27 della nostra costituzione. Né, infine, può sostenersi nel caso di Berlusconi che la grazia favorirebbe «l’emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale» (seguendo le indicazioni di una sentenza della Corte costituzionale del 1976, n. 134).

In realtà, è evidente a tutti l’unica ragione per la quale si dovrebbe accordare la grazia a Silvio Berlusconi: la ragion di Stato, che nel nostro piccolo si sostanzia con la sopravvivenza del governo di larghe intese. È il ruolo di «leader incontrastato di una formazione politica di innegabile importanza» (così Napolitano) che indurrebbe a restituire almeno una parte di «agibilità politica» ad un condannato per reati accertati in via definitiva dalla Corte di cassazione sulla scia di due precedenti e conformi giudizi. Dunque, una “grazia politica”.

E qui è il vero ostacolo che dovrebbe precludere la strada alla concessione della grazia da parte del nostro presidente della Repubblica. Almeno se ci si vuole attenere a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata da Napolitano (la n. 200 del 2006), che, se ha assegnato l’esclusiva titolarità del potere di grazia al presidente della Repubblica, ha altresì escluso che si possano ritenere fondamentali altri elementi se non quelli di natura umanitaria. Il potere di grazia – ha scritto la Consulta – spetta al capo dello Stato proprio perché egli rappresenta l’”unità nazionale” ed è dunque estraneo al “circuito” dell’indirizzo politico-governativo. Non dovrebbero dunque rientrare tra le sue valutazioni quelle attinenti alla sfera della politica, ma limitarsi ad adottare provvedimenti di clemenza per ragioni umanitarie.

Molti costituzionalisti – chi scrive tra questi – ha criticato a suo tempo la decisione della Consulta, proprio sostenendo l’indeterminatezza di questa distinzione tra ragioni umanitarie e ragioni politiche che si pongono alla base di ogni decisione di clemenza nei confronti di un condannato; proprio per questo non si condivise – a suo tempo – l’attribuzione al solo presidente della Repubblica di un potere di grazia. Ma, come per le sentenze della Cassazione, anche le decisioni del giudice costituzionale devono essere applicate con rigore. In assenza di ragioni umanitarie la grazia a Berlusconi non può essere concessa, mentre il suo ruolo decisivo per la salvaguardia degli equilibri politici, così fortemente custoditi dal presidente Napolitano, non possono essere posti alla base di un atto di clemenza. Un comma 22 per il soldato Berlusconi.

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