Il compromesso impossibile
Capiamo bene che l’etichetta di partito della nazione voglia evitare l’impaccio di una qualificazione di destra o sinistra. E capiamo anche che faccia comodo a un partito che non può […]
Capiamo bene che l’etichetta di partito della nazione voglia evitare l’impaccio di una qualificazione di destra o sinistra. E capiamo anche che faccia comodo a un partito che non può […]
Capiamo bene che l’etichetta di partito della nazione voglia evitare l’impaccio di una qualificazione di destra o sinistra. E capiamo anche che faccia comodo a un partito che non può più dirsi degli iscritti, essendosi questi dati alla macchia. Ma si pongono domande. Può un partito della nazione non essere un partito della Costituzione, che ne è primo fondamento? E può non essere un partito di diritti eguali per tutti? Le domande si pongono per il pasticciaccio delle coppie di fatto e dei matrimoni gay. Il ministro Alfano, probabilmente fermo allo Statuto Albertino, scatena le truppe prefettizie contro i sindaci che hanno osato trascrivere i matrimoni gay celebrati all’estero. Renzi lascia fare, e i suoi motivano – assurdamente – che il ministro dell’interno non si occupa di diritti. Cosa possiamo leggere in Costituzione?
L’articolo 3 sancisce il principio di eguaglianza facendo espresso divieto, tra l’altro, di distinzioni in base al sesso. Già questo sembrerebbe in buona parte risolutivo. Se non è consentita una disciplina differenziata per il sesso, qual è l’ostacolo al formarsi di una coppia omosessuale, con quel che ne segue? Ma c’è poi l’articolo 29, per cui la famiglia è «società naturale fondata sul matrimonio». Ed essendo questo il fondamento, alla fine tutto si incardina sulla definizione di «matrimonio».
Qui troviamo l’elemento di ambiguità dello schema assunto in Costituzione. Nella sentenza n. 138 del 2010 la Corte contribuisce decisivamente in senso negativo. Venivano impugnati vari articoli del codice civile dai quali si traeva il divieto di matrimonio per persone del medesimo sesso. La Corte afferma che i costituenti, nell’elaborare l’articolo 29, «tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che … stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso». Significato non superabile dall’interprete, perché si tratterebbe di interpretazione creativa. Ancora – dice la Corte – l’esclusiva riferibilità a persone di sesso diverso non è irragionevolmente discriminatoria, in quanto «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
Non è una delle migliori prove della Corte costituzionale, che guarda al passato e non al futuro. Meglio sarebbe stato assumere un’interpretazione evolutiva non limitata a una definizione giuridica data, ma piuttosto mirata alla decisione di stabilire un rapporto di coppia stabile e duraturo. Dando elasticità al concetto di matrimonio piuttosto che rinchiuderlo nell’angusto confine disegnato dal codice civile ancor prima della Costituzione.
Tra l’altro, la stessa Corte ripetutamente afferma che il diritto di formare una coppia e di avere dei figli è un diritto inviolabile di ogni persona ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Da ultimo, lo si trae dalla sentenza n. 162 del 2014, che ha aperto alla fecondazione eterologa. Ed è chiaro che più si attrae la questione nell’ambito del diritto inviolabile, più si restringe la possibilità di discipline differenziate. Che per il solo fatto della diversità inevitabilmente condurranno a tutele maggiori e minori, riconoscendo a qualcuno un diritto più inviolabile che ad altri.
È nell’ambito di questa contraddizione che la Corte, nella recente sentenza n. 170 del 2014 sul cosiddetto «divorzio obbligatorio» nel caso di cambiamento di sesso di uno dei coniugi (con conseguente scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili), dichiara la incostituzionalità della legge vigente, nella parte in cui non prevede che i coniugi possano chiedere di «mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata … con le modalità da statuirsi dal legislatore». La norma è lesiva della Costituzione, ma altri devono provvedere. Una conclusione derivante dalla rigida lettura sul matrimonio con la quale la Corte si è privata dello strumento che le avrebbe consentito di intervenire con duttilità, giungendo a una modernizzazione dell’antico dettato normativo.
Per questo la palla è al legislatore. Con quel che corre, è in mano a Renzi. Dovrà ricordare che per il legislatore il parametro primario rimane quel diritto fondamentale e inviolabile a formare una famiglia e avere dei figli di cui si è detto. Che non consente di distinguere tra matrimoni omosessuali e coppie di fatto, tra figli naturali, adozioni e quant’altro. Distinzioni puramente terminologiche, forse, se si tratta di evitare allergie a una parte delle gerarchie ecclesiastiche e a politici di stretta osservanza. Ma differenze che incidono nel merito, no. Il costume e la consapevolezza sociale sono profondamente cambiati negli anni. È tempo di nuove letture delle regole giuridiche. Con buona pace di Alfano.
E nessuno ci venga a dire che il meglio è nemico del bene. Forse per le tasse o gli sgravi alle imprese, non per i diritti fondamentali della persona e le garanzie costituzionali. E soprattutto non ci dica Renzi che si provvederà ai diritti dopo aver sistemato la legge elettorale. Visto che i tempi dipendono essenzialmente dalle sue scelte, questa è, come direbbero i giuristi, una condizione potestativa, il cui verificarsi è rimesso alla volontà di chi la pone. Non è consentita. E ci permettiamo sommessamente di sottolineare che in democrazia nessuno muore di troppa eguaglianza. Nemmeno i governi.
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