La destituzione non è sostituzione
La rimozione dei senatori Mario Mauro e Corradino Mineo dalla Commissione affari costituzionali solleva tre ordini di problemi giuridici. Si tratta, in primo luogo, di verificare la correttezza dell’interpretazione del […]
La rimozione dei senatori Mario Mauro e Corradino Mineo dalla Commissione affari costituzionali solleva tre ordini di problemi giuridici. Si tratta, in primo luogo, di verificare la correttezza dell’interpretazione del […]
La rimozione dei senatori Mario Mauro e Corradino Mineo dalla Commissione affari costituzionali solleva tre ordini di problemi giuridici. Si tratta, in primo luogo, di verificare la correttezza dell’interpretazione del Regolamento del Senato. In secondo luogo, di valutare la conformità a Costituzione della decisione assunta. In terzo luogo, di considerare gli effetti di tale decisone sul sistema politico complessivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto può dubitarsi che l’articolo 31 del Regolamento possa legittimare l’estromissione di un componente permanente designato in base a quanto stabilito in via generale dal precedente articolo 21. Quest’ultimo, infatti, chiarisce che spetta a ciascun gruppo comunicare alla presidenza del Senato i propri rappresentanti nelle commissioni e che queste sono rinnovate «dopo il primo biennio». Sembrerebbe dunque che l’indicazione dei gruppi debba essere tenuta ferma per almeno un biennio, anche per garantire una certa continuità nei lavori. In questo quadro si colloca l’articolo 31 che prevede invece la possibilità di «sostituzione» (non di «destituzione»), anche in via transitoria, dei rappresentanti assegnati alle commissioni.
La ratio della norma, nonché i precedenti, chiariscono che – proprio a garanzia della continuità dei lavori delle commissioni e della possibilità di far acquisire “ulteriori” competenze in casi particolari – la sostituzione opera essenzialmente in due casi. Qualora un componente designato assume diversi ruoli (ad esempio diventa ministro o viene eletto al parlamento europeo), non potendo più garantire l’impegno necessario per svolgere al meglio il suo incarico, ovvero qualora, per casi particolari, si ritenga che un diverso componente del medesimo gruppo parlamentare possa fornire un contributo “aggiuntivo” e più conforme alla materia da decidere rispetto al membro “sostituito”.
Questa disposizione del Regolamento del senato, dunque, è nata per estendere le competenze e la funzionalità delle commissioni, non come strumento disciplinare nei confronti dei dissenzienti. D’altronde, può dubitarsi che la “sostituzione” si possa ottenere senza il consenso dell’interessato. Com’è avvenuto nei casi di Mauro e Mineo.
Si è assegnato in tal modo un potere assoluto di disporre dei singoli parlamentari agli organi direttivi dei gruppi, venendo a ledere i diritti dei singoli senatori. Non solo quelli definiti dai Regolamenti parlamentari, ma anche quelli direttamente deducibili dal testo della Costituzione.
In particolare, sul secondo aspetto, c’è da chiedersi cosa rimanga del libero mandato (articolo 67) se l’attività politica del parlamentare, con una decisione estemporanea e punitiva del gruppo di appartenenza, può essere impedita, ostacolando irrimediabilmente l’esercizio delle sue essenziali funzioni. L’estromissione da una commissione non può essere giustificata da una presunta indisciplina nei confronti della linea di un gruppo, ovvero di una maggioranza politica. I parlamentari, secondo Costituzione, rappresentano la nazione e – tanto più in materia costituzionale – non sono vincolati alla disciplina di partito.
L’argomentazione del veto («nessuno ha diritto di veto»), ovvero quella del voto (il successo elettorale conseguito alle europee) che si propongono per giustificare l’estromissione dei dissenzienti non hanno ovviamente alcun pregio costituzionale. Qui si discute di libertà di mandato e del corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari, le regole che chiunque deve rispettare, in ogni caso, di fronte ad ogni possibile dissenso politico, quale che sia stato il risultato elettorale. È la libera dinamica politica, i modi di formazione della volontà democratica che si pongono in gioco.
Per quanto riguarda infine i riflessi sul sistema politico complessivo ci si può limitare a ricordare che le logiche parlamentari negli ordinamenti democratici devono essere improntate al confronto. Era Carl Schmitt che, nel disprezzo del carattere pluralistico dell’ordinamento democratico, affermava non ci si potesse fermare dinanzi «al teatro della divisione», considerando in fondo un bene che la maggioranza decidesse per la minoranza, poiché, in fondo, è un «assioma democratico» quello che stabilisce l’assorbimento delle voci dissenzienti nell’unica volontà espressa nella decisione della maggioranza. Com’è noto, Hans Kelsen aveva una diversa idea di democrazia, secondo la quale solo coinvolgendo le minoranze entro il processo di decisone collettiva la volontà parlamentare può assumere una sua legittimazione democratica. Più importante della decisone stessa è il modo con cui si decide e l’estromissione di ogni voce dissenziente è un vulnus irreparabile che incrina l’intero processo parlamentare. Un dibattito del secolo scorso. Siamo ancora lì.
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