Appello per la risoluzione dell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale
Lettere Nove associazioni si mobilitano per risolvere le gravissime criticità per accedere alla procedura della richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Milano
ADL a Zavidovici – Associazione “Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici” Impresa Sociale, ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, CGIL Monza e Brianza, CNCA Lombardia (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti), Cooperativa Sociale Aeris, Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Fondazione Somaschi Onlus e Naga OdV – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza socio sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti – rivolgono a Voi il presente appello affinché vengano definitivamente risolte le gravissime criticità riscontrate dagli enti scriventi rispetto all’accesso alla procedura della richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Milano. Nel documento che segue si segnalano anche le prassi delle Questure di Varese, di Monza e della Brianza, di Lecco e di Como rispetto alle quali si ritiene parimenti necessario un Vostro intervento.
Questura di Milano
Per poter presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Milano è necessario recarsi personalmente presso gli uffici siti in Via Cagni 15 a Milano, secondo un calendario di presenza mediatori del quale si dirà di seguito.
A distanza di più di un anno dalle lettere inviate da ASGI e Naga OdV alla Questura di Milano, in cui si rilevavano le gravissime criticità riscontrate dai richiedenti asilo nell’accesso agli uffici per presentare domanda di protezione (siti in Via Cagni 15 a Milano), la situazione davanti ai suddetti uffici appare addirittura peggiorata. Nella prima lettera inviata alla Questura il 26.11.2021 si lamentava in particolare che l’accesso fosse consentito unicamente a una decina di persone al giorno e che spesso fosse negato per assenza di interpreti. Si proponeva quindi alla Questura di Milano di rilasciare direttamente a chi si presenta in via Cagni un appuntamento, entro un termine ragionevole e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla vigente normativa, per la presentazione della domanda di protezione. In risposta a tali richieste, la Questura di Milano aveva reso pubblico sul sito istituzionale il calendario della presenza degli interpreti. Tale calendario è tutt’oggi pubblicato ma riferito solo al mese corrente e difficilmente accessibile: è infatti necessario consultare il sito della Questura di Milano, disponibile solo in lingua italiana, e sapere che tale calendario si trova alla voce “Stranieri senza appuntamento” sulla destra. La Questura di Milano aveva affermato l’impossibilità di concedere appuntamenti e la conseguente necessità che i richiedenti accedessero personalmente, quindi dopo diverse ore (o meglio, giorni e notti) di coda, come anche accaduto a persone con situazioni specifiche di vulnerabilità (pur segnalate alla stessa Questura tramite i legali).
Con un articolo pubblicato il 12.07.2022, il giornale online Fanpage ha reso noto un video girato proprio nei pressi di via Cagni. Secondo quanto documentato dal giornale, gli ingressi all’epoca erano contingentati a meno di dieci persone al giorno e i richiedenti erano costretti a restare in coda anche per settimane. Tale situazione è riscontrabile anche attualmente: chi intende presentare domanda d’asilo a Milano deve recarsi senza appuntamento presso gli uffici della sede di Via Cagni 15 e deve farvi ritorno ripetutamente per poter poi effettivamente accedere agli uffici e avviare l’iter della richiesta di protezione internazionale. Anche presentadosi in base alla presenza dei mediatori della propria lingua, rispettando dunque il calendario previsto dalla Questura, i casi monitorati dagli enti scriventi impiegano anche più di un mese per poter accedere fisicamente agli uffici di Via Cagni. Per questo motivo si è ritenuto necessario rivolgere a Voi questo appello.
Gli enti scriventi ribadiscono che la difficoltà nell’accesso alla domanda di protezione internazionale, che si traduce spesso nell’impossibilità di fatto di presentarla, costituisce una grave violazione delle norme europee ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Il decreto legislativo n. 25 del 2008 infatti sottolinea l’importanza di un tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive a tal fine dei precisi termini. La formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale è un adempimento indispensabile non solo per l’autorizzazione alla permanenza sul territorio ma di fatto, sebbene la norma preveda diversamente, anche per l’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n.142 del 2015. Il ritardo nell’avvio della procedura, quindi, comporta non solo il disagio di code interminabili ma anche il protrarsi di situazioni di grave indigenza. Giova ricordare che la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, prevede modalità e termini tassativi per la registrazione delle domande di protezione internazionale. La violazione delle norme della Direttiva UE comporta un inadempimento da parte dello Stato italiano che potrebbe essere sanzionato con procedura di infrazione dalla Commissione europea.
Inoltre, come segnalato nel mese di luglio u.s. sia dall’appello rivolto da ASGI e Naga OdV al Comune di Milano e alla Questura di Milano, che da un articolo del giornale online Fanpage, la Questura ha notificato a diversi cittadini stranieri che si trovavano in coda avanti agli uffici di via Cagni degli ordini di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legge n. 14 del 2017 convertito con modificazioni in legge n.48 del 2017. I provvedimenti risultavano così motivati: “bivaccava unitamente ad altre numerose persone con masserizie tra cui materassi ed effetti personali impedendo la libera fruizione dell’area verde pubblica”. Gli ordini di allontanamento si accompagnavano a sanzioni di 100,00 euro per le violazioni contestate. Il primo comma dell’articolo 9 di cui sopra, rubricato “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”, dispone che “chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300”. Il terzo comma prevede poi la possibilità per i regolamenti di polizia municipale di prescrivere l’applicabilità del divieto e della relativa sanzione a luoghi diversi da quelli indicati, quali le aree adibite a verde pubblico. Così fa il regolamento di polizia urbana del Comune di Milano all’articolo 135, richiamato dalla Questura. I provvedimenti comminati dalla Questura sono gravemente illegittimi non solo perché emessi in violazione delle minime garanzie procedurali (non sono tradotti né danno atto della presenza di un interprete al momento della comunicazione) ma anche perché la condotta dei richiedenti asilo in coda avanti agli uffici della Questura non configura in alcun modo un danno al decoro delle aree adibite al verde pubblico, né tantomeno ne impedisce l’accesso e la fruizione come invece prescrive la norma. Si tratta anzi di un comportamento reso necessario delle inadempienze e dai disservizi già ampiamente denunciati per esercitare un diritto fondamentale garantito da norme costituzionali e sovranazionali.
Oltre al paradosso di una situazione in cui le persone in attesa in coda al fine di richiedere la protezione internazionale hanno avuto accesso agli uffici della Questura per vedersi consegnare un provvedimento sanzionatorio mentre è stato loro negato l’accesso agli stessi uffici al fine di esercitare i loro diritti fondamentali, preme rilevare la gravità e la pericolosità del comportamento della PA che ha certamente l’effetto di scoraggiare ulteriormente lo straniero che intenda richiedere la protezione internazionale. Allo stesso tempo, infatti, si prospetta non solo il disagio di una fila di giorni con l’incertezza del riuscire ad accedere agli uffici per presentare finalmente la domanda, ma anche il rischio di vedersi sanzionare per il tentativo. La misura del Daspo Urbano introdotta dal decreto legge n. 14 del 2017 si conferma una sanzione discriminatoria, strumentalmente motivata da ragioni di sicurezza, ma finalizzata in realtà a colpire e ulteriormente aggravare situazioni di disagio e vulnerabilità.
Questura di Varese
Per poter presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Varese, è necessario, come comunicato via email dalla Questura di Varese IV Sezione, che la domanda di protezione internazionale sia “presentata personalmente dal richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 25/2008”. Tale indicazione è conforme a quanto previsto dalla norma, ma nei casi seguiti dagli enti scriventi, sono stati dati appuntamenti per questo primo accesso a cinque mesi di distanza (all.1). Risulta evidente che questo lungo lasso di tempo nel quale il richiedente asilo non può di fatto accedere alla procedura è in netto contrasto con il surrichiamato decreto legislativo n. 25 del 2008 che sottolinea l’importanza di un tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive a tal fine dei precisi termini. Inoltre, come si è detto a proposito della Questura di Milano, la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede modalità e termini tassativi per la registrazione delle domande di protezione internazionale. La violazione delle norme della Direttiva UE comporta un inadempimento da parte dello Stato italiano che potrebbe essere sanzionato con procedura di infrazione dalla Commissione europea.
È anche importante sottolineare che tra i documenti richiesti dalla Questura di Varese per “dichiarare personalmente l’intenzione di chiedere protezione internazionale” vi sono: dichiarazione di ospitalità; copia documenti della casa (rogito o contratto di affitto); copia documenti di chi dà ospitalità; dichiarazione del proprietario che consente all’affittuario di ospitare il cittadino straniero. A tal proposito giova ricordare che è illegittimo subordinare la formalizzazione della domanda d’asilo alla presentazione di una dichiarazione di ospitalità non prevista dalla legge. Con ordinanza del 25.07.2018 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha dichiarato, in base all’art. 6 del Decreto Legislativo 25/2008, che “la dichiarazione di ospitalità, alla cui produzione la Questura di Milano ha subordinato la ricevibilità dell’istanza di protezione da parte del ricorrente, non ha fondamento giuridico”. Dello stesso tenore, si ricordano anche le pronunce del Tribunale Torino (6 maggio 2020 e 18 maggio 2020) e del Tribunale Firenze (21 gennaio 2020 e 21 dicembre 2020).
Questura di Monza e della Brianza
Per poter presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Monza e della Brianza, è necessario, come indicato sul sito della Questura stessa, richiedere un appuntamento compilando un modulo avente a oggetto Richiesta appuntamento per richiedenti asilo presso la Questura di Monza e della Brianza (all.2) e trasmettendolo via email alla Questura: “la manifestazione di volontà di richiesta di protezione internazionale non dovrà essere presentata di persona presso lo sportello dell’Ufficio Asilo Politico, ma potrà essere spedita, tramite apposito modulo, (reperibile nell’apposita sezione presente sul portale web della Questura), che andrà inviato all’indirizzo mail riportato sullo stesso; successivamente l’Ufficio fisserà un appuntamento per la relativa formalizzazione con la compilazione del modello C3”.
Non è dunque ammessa la possibilità di presentarsi spontaneamente in Questura e si presuppone che il richiedente asilo abbia la possibilità di inviare il modulo di richiesta appuntamento. Le informazioni sono peraltro solo in lingua italiana. Nei casi seguiti dagli enti scriventi, sono stati dati appuntamenti per questo primo accesso a tre mesi di distanza (all.3). Risulta evidente che questo lungo lasso di tempo nel quale il richiedente asilo non può di fatto accedere alla procedura è in netto contrasto con il surrichiamato decreto legislativo n. 25 del 2008 (e con la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio) che sottolinea l’importanza di un tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive a tal fine dei precisi termini.
È anche importante sottolineare che tra i documenti indicati dalla Questura di Monza e della Brianza nel modulo di richiesta appuntamento (all. 2) per “manifestare la volontà di chiedere o reiterare la protezione internazionale” figura la dichiarazione di ospitalità recente da allegare al modulo stesso. Su questo punto valgono le stesse osservazioni fatte a proposito delle Questure di Varese.
Questura di Lecco
Per poter presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Lecco è possibile recarsi direttamente in Questura, anche eventualmente accompagnati da mediatori e/o avvocati. Viene quindi dato un appuntamento per tornare dopo un mese con l’invito a presentarsi con un interprete e con una dichiarazione di ospitalità. Se il richiedente non ha un alloggio viene inserito in un’apposita lista d’attesa per un posto in accoglienza in un CAS e viene invitato a presentarsi di solito circa un mese/un mese e mezzo dopo. Se il giorno dell’appuntamento fissato non è ancora disponibile un posto in un CAS, il richiedente viene nuovamente invitato a presentarsi di solito circa un mese/un mese e mezzo dopo, e così via finché non si trova il posto in accoglienza. Risulta evidente che questo lasso di tempo, riscontrato dagli enti scriventi, nel quale il richiedente asilo non può di fatto accedere alla procedura è in netto contrasto con il surrichiamato decreto legislativo n. 25 del 2008 (e con la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio) che sottolinea l’importanza di un tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive a tal fine dei precisi termini.
Dalla prassi riscontrata dagli enti scriventi risulta inoltre che senza dichiarazione di ospitalità non è possibile avviare la procedura di richiesta di protezione internazionale. Su questo punto valgono dunque le stesse osservazioni fatte a proposito delle Questure di Varese e di Monza e della Brianza.
Questura di Como
Per poter presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Como è necessario recarsi in Questura “nelle giornate del martedì alle ore 08.00”, come comunicato anche a mezzo pec dalla Questura stessa.
Nei casi seguiti dagli enti scriventi è stato necessario tornare in Questura per quattro/cinque volte, di martedì, per poter effettivamente presentare la domanda di protezione internazionale. Risulta evidente che questo lasso di tempo nel quale il richiedente asilo non può di fatto accedere alla procedura è in netto contrasto con il surrichiamato decreto legislativo n. 25 del 2008 (e con la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio) che sottolinea l’importanza di un tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive a tal fine dei precisi termini.
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Alla luce di quanto sopra esposto, gli enti scriventi chiedono che le gravissime criticità riscontrate nell’accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale (impossibilità di accedere agli uffici; tempistiche; dichiarazione di ospitalità) vengano rimosse con urgenza. Gli enti scriventi non ritengono comunque che il sistema di prenotazione adottato da alcune Questure, con le modalità sopra descritte, sia una soluzione ottimale visti i lunghi tempi di attesa per gli appuntamenti e la difficoltà di accesso a un sistema di questo tipo.
*** i firmatari:
ADL a Zavidovici – Associazione “Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici” Impresa Sociale
ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
CGIL Monza e Brianza
CNCA Lombardia (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti)
Cooperativa Sociale Aeris
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
Fondazione Somaschi Onlus
Naga OdV – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio – Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti