La lotta per un reddito garantito ai neoprofessionisti nei primi tre anni
Lettere Ad un anno dall’inizio della pandemia, i giovani avvocati neo-iscritti all’Albo ed a Cassa Forense hanno deciso nuovamente di mobilitarsi a difesa dei propri diritti. Come purtroppo già successo […]
Ad un anno dall’inizio della pandemia, i giovani avvocati neo-iscritti all’Albo ed a Cassa Forense hanno deciso nuovamente di mobilitarsi a difesa dei propri diritti.
Come purtroppo già successo con l’iniziale ingiustificata esclusione degli iscritti a Cassa Forense nel biennio 2019-2020 dal c.d. “Reddito di ultima istanza” (poi corretta grazie alla vittoriosa mobilitazione nazionale del movimento “600 euro per tutti”), l’art. 1, co. 20 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), nel prevedere il requisito del calo del fatturato non inferiore al 33% tra il 2019 ed il 2020, esclude tutti i giovani professionisti che semplicemente nell’anno di imposta 2019 non percepirono alcun reddito, essendosi iscritti all’Albo degli Avvocati od al Registro dei praticanti abilitati all’esercizio della professione forense (e quindi in entrambi i casi) alla Cassa di Previdenza solo dopo il 1° gennaio 2020.
Nonostante questo grave errore fosse stato evidenziato da una lettera aperta simbolicamente sottoscritta da 117 Colleghi/e provenienti da 43 Ordini territoriali di tutta Italia (ripresa in due iniziative da M.G.A. ed AIGA) il recente Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Dl Sostegni”) si è limitato a rifinanziare il Fondo per l’esonero senza porre rimedio all’immotivata esclusione.
A rendere ulteriormente paradossale questa scelta va aggiunto che lo stesso “Dl Sostegni” – che pure presenta enormi criticità poiché pensato per le esigenze delle imprese e non di lavoratori autonomi quali sono i professionisti – ha stabilito con l’art. 1, co. 4 e 6 che i titolari di Partita Iva attivata tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, pur in assenza di un calo del fatturato del 30% tra il 2019 ed il 2020, potranno beneficiare del contributo minimo di € 1.000,00.
Alla luce, dunque, dell’eliminazione del predetto requisito proprio per i neo-iscritti che richiederanno il “fondo perduto”, non si comprende la ratio che giustifichi un trattamento differente e discriminatorio in materia di esonero contributivo proprio per coloro che (si vedano i Rapporti Censis-Cassa Forense e Adepp) dispongono di una capacità reddituale estremamente bassa nei primi 5 anni di esercizio della professione, anni che, per giunta, saranno funestati dalla crisi post Covid-19.
Non a caso, le “Linee di indirizzo e proposte di intervento per la Riforma universalistica degli Ammortizzatori sociali” redatte dalla preposta Commissione del Ministero del Lavoro promossa dal precedente Governo ipotizzavano l’introduzione di un reddito garantito per i neoprofessionisti ovvero un esonero contributivo ex lege per i primi tre anni, che sostituisca le varie riduzioni contributive riconosciute dagli Enti di previdenza privata obbligatoria.
*Ordine degli Avvocati di Verona, **Ordine degli Avvocati di Foggia