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Il regolamento del manifesto

Il regolamento definisce i rapporti di lavoro nella cooperativa

Il regolamento del manifesto

TITOLO I

 

Premessa

 

I rapporti tra la cooperativa il nuovo manifesto società cooperativa e i soci cooperatori sono regolati dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento interno, dalla Carta dei diritti e dei doveri, che l’Assemblea della cooperativa approverà entro il 31 dicembre 2013 e dagli altri documenti previsti dallo Statuto, e sono finalizzati al conseguimento dello scopo sociale enunciato dallo Statuto stesso all’art. 3.

Ai fini del presente Regolamento, i soci cooperatori sono di seguito denominati soci lavoratori, così come definiti dall’art.1 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche.

I criteri operativi su cui fondiamo l’organizzazione del nostro lavoro sono basati sulla massima cooperazione e i soci lavoratori sono chiamati a organizzare l’attività, determinare mansioni e responsabilità, ripartire i lavori equamente tra i soci medesimi secondo il grado di professionalità.

Il socio lavoratore deve quindi esprimere tutto il suo apporto all’impegno comune sul piano tecnico e professionale; e se ricopre mansioni di responsabilità è tenuto a stimolare, mediante una continua assistenza e formazione, il rispetto delle metodologie di lavoro decise dalla cooperativa e l’osservanza di comportamenti e di uno stile di lavoro coerenti con i principi ispiratori e gli scopi comuni della cooperativa enunciati nello Statuto.

 

articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.6 della Legge n.142/2001, si applica unitamente alle norme contenute nello Statuto ai soci lavoratori della Cooperativa e disciplina tutte le condizioni normative, economiche e organizzative delle prestazioni lavorative rese dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali. Si applica altresì ai lavoratori dipendenti non soci, quando ciò non sia in contrasto con le leggi vigenti, e in particolare per quanto previsto agli artt. 8, 10, 11, 12 e 13.

Il Regolamento disciplina, innanzitutto, la tipologia dei rapporti di lavoro che, come ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo e a questo comunque collegati, i soci lavoratori potranno instaurare con la Cooperativa.

Inoltre il Regolamento – unitamente alla Carta dei diritti e dei doveri – disciplina l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le modalità di svolgimento delle loro prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale e ai profili professionali dei soci stessi, i trattamenti economici a questi spettanti.

 

articolo 2

Rapporti di lavoro instaurabili

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge n.142/2001 e dell’art. 7 dello Statuto, ciascun socio lavoratore può instaurare con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

– subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;

– autonomo, in particolare nelle forme di seguito specificate:

di collaborazione coordinata e continuativa;

di collaborazione a progetto ;

di collaborazione a diritto d’autore;

libero professionale.

Tra un socio lavoratore e la Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare un rapporto di lavoro in qualsiasi altra forma consentita dall’ordinamento giuridico, purché compatibile con la posizione di socio e con i valori e gli orientamenti della Cooperativa.

 

articolo 3

Criteri di scelta

In relazione alle modalità effettive di svolgimento delle prestazioni lavorative, all’organizzazione aziendale della Cooperativa, al tipo di lavoro disponibile e ai profili professionali del socio lavoratore, quest’ultimo e la Cooperativa concorderanno la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare fra loro.

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

Qualsiasi modificazione successiva della tipologia così attribuita potrà avvenire solo con il consenso d’entrambe le parti, risultante da atto scritto e con le altre modalità indicate nel presente Regolamento.

Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la Cooperativa e i soci prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento; la Cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al primo comma del presente articolo.

 

articolo 4

Organizzazione aziendale della Cooperativa

La struttura aziendale si articola nel servizio redazionale-giornalistico e nei servizi che svolgono le funzioni amministrativo-finanziarie, tecniche, informatiche, di gestione dei processi produttivi, promozionali e di marketing. Il Cda proporrà alla discussione dell’Assemblea i criteri di definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; e articolerà più specificatamente l’organizzazione aziendale, tenendo conto delle sue esigenze produttive e dei suoi programmi di lavoro e di sviluppo.

 

articolo 5

Organizzazione e distribuzione del lavoro in Cooperativa

Con l’ingresso in Cooperativa, gli amministratori provvedono a regolamentare il lavoro dei soci secondo la tipologia di rapporto prevista nello schema di organizzazione aziendale della Cooperativa, nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e nei contratti individuali.

La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla attribuzione dei compiti di lavoro a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, alla tipologia del rapporto di lavoro in essere ed al grado di responsabilità acquisita.

La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del socio, è possibile in questo caso attivare un rapporto di lavoro di tipo diverso, stipulando – con il consenso delle parti – contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato.

 

articolo 6

Forma del rapporto di lavoro ulteriore

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta.

Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la Cooperativa e il socio sottoscrivono un atto contenente la disciplina della prestazione lavorativa del socio.

In detto documento, che costituisce unica prova del tipo di Regolamento negoziale che le parti hanno inteso dare al loro rapporto, viene specificato:

a) il tipo di rapporto lavorativo scelto tra le parti;

b) le condizioni generali di regolamentazione del rapporto medesimo;

c) in caso di rapporto di lavoro subordinato, il Ccnl applicato.

Sempre nel caso di rapporto di lavoro subordinato, il documento specifica se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o determinato o di altra tipologia di rapporto di lavoro consentita dall’ordinamento.

L’aspirante socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del rapporto di lavoro. Quindi, per l’ammissione, il socio/lavoratore dovrà presentare in via esemplificativa i seguenti documenti:

  • domanda di ammissione a socio nelle modalità previste dallo Statuto;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • stato di famiglia o altri documenti necessari per l’erogazione degli assegni familiari;
  • certificato d’iscrizione all’albo/ordine professionale, se obbligatorio;
  • le dichiarazioni di cui all’art. 8 dello statuto;
  • le scelte relative all’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali.

Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto tutte le successive variazioni rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’ammissione.

Verrà inoltre consegnato il presente Regolamento, lo Statuto della Cooperativa, la Carta dei diritti e dei doveri e il manuale relativo alle disposizioni di Legge sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni).

 

articolo 7

Partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro scelto. Ogni socio deve attenersi alle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa. Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra soci.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio d’amministrazione o dai responsabili dei vari settori d’attività. I soci sono altresì tenuti alla riservatezza, per cui tutte le decisioni e i problemi interni della Cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e a terzi. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire al Consiglio d’amministrazione in forma scritta.

 

articolo 8

Norme sulla sicurezza sul lavoro

I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della Cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza, prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

 

TITOLO II

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

 

Articolo 9

Condizioni per l’instaurazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della Cooperativa richieda prestazioni di lavoro da eseguirsi secondo le disposizioni dettate dalla Cooperativa stessa all’interno della sua organizzazione aziendale e comunque caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della deliberazione di ammissione, il socio aderisce contestualmente alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento e nella Carta dei diritti e dei doveri.

Sussistendo le suddette condizioni, possono essere instaurati rapporti di lavoro subordinato per i profili professionali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e/o dal contratto individuale di lavoro.

Il socio, assunto quale lavoratore dipendente dalla Cooperativa, può stipulare con la Cooperativa sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, anche part-time, che qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato consentito dalla Legge, in ottemperanza alle disposizioni legislative che lo regolino.

Al rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità del lavoro in Cooperativa, tutte le norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro subordinato. Il socio con rapporto di lavoro subordinato, in particolare, è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 C.C. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2106 C.C.

I soci con rapporto di lavoro subordinato possono prestare la loro attività lavorativa anche presso altre società solo se preventivamente autorizzati per iscritto dal Cda della Cooperativa, su proposta del direttore, purché tale attività non sia in contrasto con gli scopi e gli interessi della Cooperativa.

In ogni caso, l’instaurazione del rapporto di lavoro ulteriore con il socio (così come l’ammissione in Cooperativa) è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio d’amministrazione.

In conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal ‘tipo’ contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore subordinato, con il rapporto lavorativo viene sciolto anche il rapporto associativo.

 

 

articolo 10

Ccnl applicabile e trattamento economico

Salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non potrà essere inferiore, salve le ipotesi di avviamento o crisi aziendale, al trattamento economico minimo previsto da:

  1. Ccnl poligrafici per soci occupati nel settore amministrativo, tecnico e marketing;
  2. Ccnl giornalistico Fnsi-Fieg per soci occupati nel settore giornalistico;
  3. Ccnl grafici editoriali per soci occupati come grafici editoriali.

 

 

Articolo 11

CCNL applicabile e condizioni di lavoro

Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci aventi un rapporto di lavoro subordinato si applicano le disposizioni dei Contratti nazionali di lavoro di cui al precedente articolo, fatta eccezione per le seguenti norme:

Congedo per malattia o infortunio non sul lavoro

L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro va comunicata alla Cooperativa al più presto, entro la mattina del primo giorno di assenza; dopo cinque giorni di assenza il socio lavoratore deve far pervenire alla Cooperativa idonea certificazione medica; in caso contrario la Cooperativa potrà considerare i giorni di assenza nel computo delle ferie godute.

In casi particolari il Cda può decidere con apposita delibera che al socio lavoratore sono riconosciuti fino a 18 mesi di congedo malattia a retribuzione intera, e il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a 36 mesi in tre anni.

Congedo per matrimonio

In caso di matrimonio ai soci lavoratori della Cooperativa è riconosciuto il diritto a un congedo retribuito di 20 giorni.

Congedo per maternità-paternità

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio delle socie lavoratrici non può essere inferiore a 5 mesi ed è regolato e retribuito secondo i rispettivi Ccnl. Ai soci lavoratori (padri) è riconosciuto il diritto a un congedo retribuito di 15 giorni nei primi tre mesi di vita del figlio/a e di altri 15 giorni entro il primo anno di vita. Durante i periodi di congedo parentale viene corrisposta al genitore un’indennità pari al 100% della retribuzione.

Orari

La settimana lavorativa sarà articolata su 5 giorni. L’orario effettivo di svolgimento del lavoro deve essere concordato con i responsabili del servizio.

Corte

Il giorno di riposo infrasettimanale deve essere concordato con i responsabili del servizio e deve essere goduto entro la settimana successiva a quella di maturazione.

Ferie

I soci lavoratori della Cooperativa hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie retribuite, su settimane di 5 giorni. Le ferie non sono in alcun caso monetizzabili e vanno concordate con i responsabili del servizio, che hanno l’obbligo di comunicarle in amministrazione. Almeno metà delle ferie maturate nell’anno solare vanno effettivamente godute entro il 31 dicembre dello stesso anno; la parte rimanente deve essere goduta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Il non godimento delle ferie entro i termini sopra indicati comporta la perdita del diritto.

Trasferte

Si definisce trasferta il viaggio temporaneo del socio lavoratore dipendente della Cooperativa in una città diversa da quella del proprio abituale luogo di lavoro. La trasferta viene deliberata su richiesta o comunque con autorizzazione scritta dei responsabili del servizio. Per la trasferta il trattamento economico prevede il rimborso di tutte le spese entro i massimali fissati dal Cda e un’eventuale anticipazione, sulla base di un piano spese concordato con il Cda. Il socio lavoratore ha diritto al recupero delle festività e delle corte comprese nel periodo della sua trasferta, in tempi e modi da concordare con i responsabili del servizio e comunque entro i 15 giorni successivi al suo rientro.

Assicurazione sanitaria integrativa per i soci lavoratori poligrafici

I soci lavoratori poligrafici fruiranno di una assicurazione sanitaria integrativa che la cooperativa attiverà in loro favore.

Previdenza complementare poligrafici

Per la previdenza complementare i poligrafici aderiscono al Fondo Byblos.

 

articolo 12

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le violazioni delle disposizioni contenute nei documenti statutari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge, dai contratti collettivi richiamati, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Cda può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’Assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal Ccnl richiamato.

Il Consiglio d’amministrazione non potrà adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del socio lavoratore senza avergli contestato l’addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa: la contestazione verrà effettuata per iscritto con lettera consegnata a mano o per via raccomandata con avviso di ricevimento, e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In tale periodo il socio lavoratore deve presentare eventuali sue giustificazioni in forma scritta.

Le cause giustificanti il provvedimento di esclusione sono elencate all’art. 13 dello Statuto.

 

Articolo 13

Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La Cooperativa, qualora si registri un andamento negativo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo ‘stato di crisi aziendale’, ai sensi della Legge 142/2001, art. 6, commi d) ed e). Lo stato di crisi aziendale è deliberato dall’Assemblea dei soci – su proposta del Consiglio di amministrazione –, in presenza di una o più delle seguenti motivazioni:

1. quando si registrino perdite economiche, a cui non sia possibile far fronte con aumenti del capitale sociale;

2. nel caso emerga una situazione di sofferenza patrimoniale della cooperativa;

3. se si producono eventi, che chiamino la cooperativa a sostenere impegni finanziari straordinari – per nuovi investimenti che si rendano necessari, per transare situazioni debitorie o per riorganizzare la sua attività –, incompatibili con il flusso di cassa ordinario derivante dall’attività;

4. per sostenere processi di ristrutturazione e riorganizzazione;

5. in presenza di crisi settoriali dei mercati della diffusione e della raccolta pubblicitaria;

6. in presenza di uno stabile calo della diffusione del quotidiano o dell’emergere di persistenti difficoltà di mercato per gli altri prodotti editoriali, che questa edita.

L’Assemblea potrà deliberare, nei casi di cui al presente articolo, su proposta del Consiglio di amministrazione, un ‘Piano di crisi aziendale’, con l’indicazione delle misure ritenute idonee ad affrontare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Nella redazione del Piano, bisognerà tenere presenti i valori di solidarietà e di eguaglianza – caratterizzanti della Cooperativa il manifesto –, evidenziati all’art. 3 dello Statuto sociale.

Con riferimento a tutti i settori d’attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti di lavoro in essa costituiti, il Piano potrà prevedere, come previsto dalla Legge 142/2001, art. 6, commi d) ed e) – in deroga ai contratti nazionali – apporti economici alla soluzione della crisi da parte dei soci lavoratori, anche tramite la riduzione temporanea dei loro trattamenti economici. Il Piano potrà prevedere inoltre anche altre misure, quali – ad esempio – una determinazione degli scatti di anzianità difforme dalle indicazioni contrattuali, la definizione dell’orario di lavoro, la sospensione delle indennità di lavoro festivo e relative agli straordinari.

Le misure sopra indicate potranno – se risultasse necessario – concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa ha accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’Assemblea, anche al fine di salvaguardare la sua ispirazione egualitaria, potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori d’attività e dei rapporti coinvolti.

Le forme d’apporto economico dei soci dovranno rispettare i seguenti criteri di massima:

a) il contributo economico dovrà essere determinato – intervenendo sulla retribuzione o altro compenso attribuito al socio –, ispirandosi allo spirito egualitario che caratterizza il lavoro cooperativo in il nuovo manifesto cooperativa editrice, così come è espressamente indicato nell’articolo 3 dello Statuto sociale: e dovrà perciò avere un carattere di progressività;

b) il contributo dovrà tenere conto, inoltre, dell’esigenza di salvaguardare, nei limiti del possibile, i redditi più deboli.

Il ‘Piano di crisi’ per il risanamento dell’azienda avrà una durata non superiore a 6 anni, e dovrà prevedere verifiche intermedie, delegate al Consiglio di amministrazione.

 

TITOLO III

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E/O PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE

 

articolo 14

Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c) della Legge n.142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Ai rapporti con i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e sgg. del Codice civile e nell’art. 409 n. 3 del Codice di procedura civile, nonché, con riferimento al particolare tipo di lavoro instaurato, tutte le disposizioni applicabili in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore, con i conseguenti effetti e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

 

articolo 15

Condizioni per l’instaurazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della Cooperativa richieda, anche per la volontà espressa delle parti, prestazioni d’opera da svolgere personalmente e autonomamente da parte del prestatore e comunque senza alcun vincolo di subordinazione di questi nei confronti della Cooperativa medesima, a seguito della deliberazione d’ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento, oltre che nell’apposito contratto.

Sussistendo le suddette condizioni, possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello subordinato per tutti quei profili professionali previsti nello schema d’organizzazione del lavoro.

L’instaurazione del rapporto di lavoro ulteriore con il socio (così come l’ammissione in Cooperativa) è comunque subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che richiedano o consentano il concreto utilizzo della sua opera, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di amministrazione.

La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

I soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività lavorativa anche presso terzi, previa comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione della Cooperativa e purché tale loro attività non sia in contrasto e in concorrenza con i valori, gli scopi e gli interessi della Cooperativa.

 

articolo 16

Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci non dipendenti, fatta salva l’ipotesi di crisi aziendale, sarà rapportato alla quantità e qualità dell’attività lavorativa prestata alla Cooperativa, secondo quanto concordato per iscritto con ciascun socio, comunque non inferiore a quanto regolamentato con il presente atto e/o eventualmente stabilito da disposizioni di legge, da tabelle professionali, da contratti o da accordi collettivi, da usi e da consuetudini o ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio l’Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, ulteriori trattamenti economici mediante integrazione del compenso.

 

articolo 17

Modalità di svolgimento dell’incarico

Nello svolgimento dell’incarico il socio non dipendente gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, dovendo assicurare il raggiungimento del risultato finale dell’incarico ricevuto e garantire l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati, eventualmente coordinando in modo continuativo quest’ultima con gli interessi della Cooperativa, secondo quanto pattuito nell’apposito contratto stipulato tra le parti.

In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modi d’esecuzione del servizio o dell’opera diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con conseguente assegnazione, totale o parziale, dell’incarico a terzi.

 

articolo 18

Obblighi del socio

Prima dell’accettazione in proprio di incarichi di lavoro da parte di terzi, aventi per oggetto attività rientranti nell’oggetto sociale della Cooperativa, il socio non dipendente è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere l’esecuzione di un lavoro assegnatogli, sarà cura del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire l’ultimazione dell’opera o del servizio, conferire l’incarico ad altro socio; in tal caso, il socio sostituito è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

 

articolo 19

Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e i provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 13 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo, in quanto compatibili con tale tipo di rapporto.

 

articolo 20

Revoca e scioglimento del rapporto

L’accertata inidoneità del socio non dipendente allo svolgimento dell’incarico assegnatogli o il verificarsi di gravi inadempienze nell’esecuzione di questo può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso e causa di risoluzione del rapporto sociale per decadenza (inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli) o per esclusione (gravi inadempienze nell’esecuzione dell’incarico).

Comporta altresì la decadenza dal rapporto sociale, salva contraria disposizione del Cda., la risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore non subordinato in forma consensuale o per dimissioni del socio lavoratore.

 

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto sociale, alla Carta dei diritti e dei doveri, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

 

articolo 22

Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente Regolamento interno, approvato dall’Assemblea dei soci il 27/03/2013, entra in vigore, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, dal giorno 01/04/2013 .

 

articolo 23

Modificazione del Regolamento

Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

 

REGOLAMENTO INTERNO

ai sensi dell’Art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142

IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. ED.

Sede in Roma Via Angelo Bargoni 8

Approvato dall’assemblea dei soci del 27/03/2013.

Gli articoli 6, 10 e 11 sono stati modificati e approvati dall’assemblea dei soci del 28/10/2019.