Editoriale

No a un regime di «semi-libertà»

No a un regime di «semi-libertà»Parigi il giorno dopo gli attentati – LaPresse

Dopo Parigi, le strade deserte di Bruxelles ci pongono con drammatica evidenza la domanda se la libertà sia un giusto prezzo per la sicurezza. La Francia ha affrontato la questione […]

Pubblicato quasi 9 anni faEdizione del 24 novembre 2015

Dopo Parigi, le strade deserte di Bruxelles ci pongono con drammatica evidenza la domanda se la libertà sia un giusto prezzo per la sicurezza.

La Francia ha affrontato la questione con la legge 2015-1501 del 20 novembre, che ha approvato la proroga dello stato di emergenza dichiarato dal governo il 14 novembre, con modifiche e integrazioni («renforçant l’efficacité») della legge 55-385 del 1955 che disciplina lo stato di emergenza.

Per tre mesi si applicano pesanti limitazioni ai diritti e alle libertà, con provvedimenti adottati dalle autorità amministrative e senza intervento del giudice. Fa impressione che in forza di generici richiami all’ordine pubblico e alla sicurezza ministro dell’interno e prefetti possano disporre domicili coatti, arresti domiciliari, accompagnamenti, divieti di contatto con persone individuate, ritiro del passaporto, divieti di circolazione, di assemblea, di riunione, scioglimenti di associazioni (misura che sopravvive alla cessazione dell’emergenza).

Si può dubitare che un arsenale così imponente sia conforme alla Costituzione. Ma era già presente nella originaria legge del 1955, e nel 1985 fu portato al vaglio del Conseil constitutionnel dai parlamentari dell’opposizione, con la legge di proroga dello stato di emergenza dichiarato per la Nuova Caledonia. Si eccepiva la mancanza di un fondamento costituzionale, richiamando la Costituzione solo lo stato d’assedio. Con la decisione 85-187 DC del 25.01.1985 il Conseil diede disco verde con ampia formula.

Oggi si aggiunge la possibilità di perquisizioni a qualunque ora del giorno o della notte in ogni luogo, incluso il domicilio, quando esistono «ragioni serie di pensare che il luogo sia frequentato da persona il cui comportamento costituisce una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico» (art. 11, come modificato).

Per vedersi invasi, potrebbe bastare un amico di famiglia in contatto epistolare o sui social con persona sospetta. Rimangono esclusi solo i luoghi «affecté à l’exercice» di un mandato parlamentare, o dell’attività professionale di avvocati, magistrati e giornalisti. La perquisizione consente la copia integrale delle memorie di cellulari, computer e apparecchi connessi, anche in remoto.

È una previsione da grande fratello. Ma è improbabile che ne venga rovesciato il giudizio di conformità dato dal Conseil nel 1985, se vi si giungerà.

In apparente controtendenza è la soppressione dei controlli sulla stampa e l’informazione previsti nella legge 55-385.

Ma si cancella uno strumento perché non serve. La voce dei terroristi passa oggi non per i tradizionali mezzi di comunicazione ma per i più sofisticati strumenti tecnologici e del mondo virtuale. E la Francia del dopo Charlie Hebdo ha già adottato sull’informazione la legge 912 del 24 luglio 2015, fortemente restrittiva. Si va dai dispositivi di ascolto, alla vigilanza e chiusura di siti Internet, alla installazione presso i gestori di «scatole nere» che filtrano ogni comunicazione.

Anche qui, senza intervento del giudice.

Una legge volta non solo a combattere il terrorismo, ma a tutelare un ampio spettro di interessi strategici (v. art. 2). Solo per pochi limitati profili il Conseil constitutionnel ne ha dichiarato l’incostituzionalità (dec. 2015-713 DC del 23.07.2015). Mentre sono risuonate dure accuse di spionaggio di massa sul modello «Patriot Act» e NSA, e di radicale incostituzionalità.

Deve far riflettere che invece la legge sull’emergenza passi oggi nel sostanziale silenzio di critiche e dissensi e con ampio favore dell’opinione pubblica.

Su tutto vince la domanda di sicurezza.

Un vento analogo soffia in Italia.

Nei sondaggi cresce il numero di chi accetterebbe uno scambio tra diritti e sicurezza. È una tendenza comprensibile, ma pericolosa. Tutti affermano di voler mantenere il nostro modello di vita. Ma la garanzia di diritti e libertà è la rete invisibile che rende quel modello possibile e vitale.

Sappiamo che nessuno è a rischio zero.

Ma dobbiamo dire con forza che in Italia una legge come quella francese sull’emergenza sarebbe incostituzionale. Ne verrebbero violate la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Garanzie essenziali per cui i poteri del governo e delle autorità amministrative rimangono in ogni caso precisamente limitati, sia nel formulare le regole, sia nell’applicarle.

Deve essere l’assemblea elettiva a consentire alle limitazioni di libertà e diritti; dev’essere il giudice – autonomo, indipendente, imparziale – a valutare i concreti provvedimenti limitativi.

Questo discrimine costituzionale tra legalità e arbitrio va mantenuto. Si può – e dunque si deve – rispettarlo senza affatto sminuire l’efficacia dell’intelligence.

La storia del nostro paese ha già conosciuto tensioni su diritti e libertà. Per le leggi sul terrorismo interno, sulle misure di prevenzione, sulla violenza negli stadi. La Corte costituzionale ha complessivamente assolto la legislazione, e si può dire che ha tenuto ferma la barra del timone. Dobbiamo rimanere in rotta.

Per tre mesi la Francia è un paese sotto tutela. Un paese di sospettati. Poi si vedrà. In Assemblea Nazionale è stato suggerito che il régime d’exception diventi un droit commun: un diritto ordinario dell’emergenza, perché la minaccia durerà oltre il termine della proroga concessa. È molto probabile.

Ma non dimentichiamo che può essere facile assuefarsi a un regime di semilibertà.

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