Omicidio stradale? Le norme che ci sono bastano e avanzano
Codice penale Qualche anno fa accaddero in sequenza alcuni drammatici fatti di cronaca, uno dopo l’altro. Fatti tutti uguali. Giovani e ragazzi si divertivano gettando sassi dal cavalcavia, mirando alle macchine che […]
Codice penale Qualche anno fa accaddero in sequenza alcuni drammatici fatti di cronaca, uno dopo l’altro. Fatti tutti uguali. Giovani e ragazzi si divertivano gettando sassi dal cavalcavia, mirando alle macchine che […]
Qualche anno fa accaddero in sequenza alcuni drammatici fatti di cronaca, uno dopo l’altro. Fatti tutti uguali. Giovani e ragazzi si divertivano gettando sassi dal cavalcavia, mirando alle macchine che passavano sotto il ponte, nonché alle persone che erano dentro quelle macchine. Monica Zanotti morì per mano di qualche sciagurato il 29 dicembre del 1993 a Verona. Quando accadono fatti di questo genere chi ha un ruolo politico deve esprimere il dolore in silenzio; deve tacere per rispetto alle vittime e della giustizia. Incontrai nel 1996 nel carcere di Padova una parlamentare del centrosinistra di allora – se non ricordo male era della lista Dini – che promise la presentazione di una proposta di legge diretta a introdurre nel codice penale una nuova forma di omicidio, ovvero l’omicidio attraverso il lancio di sassi da un cavalcavia. Non riuscii a trattenere un sorriso amaro di fronte a quella proposta. Mi immaginavo le norme che a seguire avrebbero potuto essere approvate: omicidio con accoltellamento, omicidio con forcone, omicidio con pistola, omicidio con fucile, omicidio per lancio dalle scale o dal balcone. Una casistica infinita. La norma penale invece deve per sua natura essere generale e astratta. Se così non fosse dovremmo tipizzare tutte le azioni e tutti gli eventi in una follia normativa comunque incapace di coprire tutti i casi possibili che la fantasia criminale è capace di produrre.
L’articolo 575 del codice penale prevede che: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». Il successivo articolo 579 prevede che: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici». Esistono quindi già delle norme che si occupano di omicidio e di morte a seguito di incidente stradale. L’Istat ci racconta che «tra il 2001 e il 2010 il numero di pedoni morti in incidente stradale è diminuito di oltre il 40%, quello dei ciclisti del 28%,mentre per i conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori la riduzione è stata più contenuta (pari a circa il 20%)». Eppure dopo l’ennesimo fatto tragico di cronaca si evoca la nuova figura criminosa dell’omicidio stradale; si discute intorno a un ulteriore irrigidimento di pene, come se la cultura del rispetto si dovesse sempre conquistare con la sola minaccia di anni di galera. Perché invece non puntare sui più sicuri fattori educativi e civici? Perché non imporre limiti di velocità più bassi? Oggi chi ammazza una persona investendola con la propria auto, qualora sia in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, rischia già fino a 10 anni. Il previsto aumento delle pene non avrà effetto dissuasivo sulle condotte al volante. Inoltre si determineranno ingiustificate disparità tra morti e morti. Non si vede perché un pedone investito, dal punto di vista penale, potrà valere di più rispetto a un malato che muore sotto i ferri per evidente colpa medica. Le norme ci sono già. Bastano e avanzano. Al limite si metta in discussione quella vecchia distinzione dottrinale tra dolo eventuale e colpa cosciente che tanto diverte i penalisti. Infine è bene ricordare a chi evoca la figura criminosa dell’omicidio stradale una proposta di Luigi Ferrajoli fatta nel nome del diritto penale minimo. Ferrajoli suggerisce la previsione costituzionale della riserva di codice: ogni norma penale nuova dovrebbe essere approvata a maggioranza qualificata e dovrebbe obbligatoriamente essere inglobata nel codice penale. In sostanza significa sottrarre la legislazione penale alle ondate emotive.
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